Statuto
STATUTO ARTETANGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1 Denominazione e sede
E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "ArteTango Associazione Sportiva Dilettantistica".
La sede dell'Associazione è in Via E. Chanoux 54 a Chatillon (Ao). Il Consiglio Direttivo può delíberare con atto motivato il trasferimento della sede.
Art. 2 Scopo sociale
L'Associazione non ha scopo di lucro.
E' apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. E, infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
L'Associazione ha per scopo:
- La promozione, di diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate organizzate da una Federazione sportiva Nazionale o un ente di Promozione sportiva riconosciute dal CONl, cui questa associazione intende affiliarsí, con particolare attenzione al Tango Argentino in tutte le sue espressioni: danza, musica, cultura, ecc., nel rispetto della sua autenticità e tradizione, e di fornire occasioni di apprendimento, socializzazione, divertimento ed espressività.
- l'organizzazíone di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per XXXX, l'aggiornamento e il perfezionamento della danza sportiva;
- la partecipazione, attraverso í propri atleti e tecnici, a gare e campionati; l'organizzazione di gare, campionatí, congressi, festival, corsi formativi di danza sportiva nonché l'attuazione di tutte le attività anche di carattere ricreativo, sociale e culturali correlate allo scopo sociale. - contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, con particolare riguardo alla promozione della cultura argentina
attraverso l'espressione musicale e del ballo più caratteristico it tango argentino, favorendo l'incontro tra gli amanti del ballo e della musica argentina;
- Favorire l'estensione di attività culturali, sportive ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;
- Avanzare proposte agli enti pubblici;
- Promuovere e gestire iniziative sportive, servizi, attività culturali, ricreative, atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore
esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre assocíazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento.
- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti e associazioni in ltalia e all'estero, iniziative íntese a promuovere e svíluppare principi di solidarietà e di partecipazíone democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale ed artistica.
- istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singote iniziative - svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a queile sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, corsi, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in línea con i principi dell'assocíazíone e favoriscano il conseguimento degli scopi prefíssati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associatí ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolariservizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativied in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al mígliore raggiungimento delle finalità associative.
Art. 3 Attività sociale
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni ricreativa tipo di attività culturale, e del tempo libero. In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo della creazione dí un servizio polivalente destínato a tutte le attività ed agli individui che interagiscono con il mondo dell'educazione, dello sport, della cultura e delle arti in genere. Creare nuovi spazi aggregativi, l'informazione e la diffusíone, al fine di suscitare interesse ed incentivare la pratica delle arti in genere ed in particotare di quella musicale e del ballo.
L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni ed altre malleverie.
Art. 4 Adesione ad enti di promozione ed organismi nazionali ed internazionali
L'associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionalí che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsí o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari. In particolare, per il miglíore raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà aderire ad un ente di promozione sportiva, avente finalità assistenziali. Pertanto, potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed í regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.
Art. 5 Soci
ll numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività sociali dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercíta la patria potestà. ll diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età. Fino al compimento della maggiore età il socio minore è rappresentato in tutti gli atti sociali da un genitore o da chi esercita la patria potestà.
Art. 6 Modalità di ammissione
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale. Dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
E' compito del Presidente dell'Associazione, o di altri membri del consiglio Dírettivo a ciò appositamente delegati con atto deliberato dal consíglio medesimo, vatutare l'accettazióne della domanda di ammissione a socio.
La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale, l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il consiglio Direttivo nelia sua prima convocazione. La tessera rílasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal consigtio direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.
E' pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs N.460/97.
Art. 7 Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dell'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.
I soci sono tenuti:
- Al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo del 31 gennaio di ogni anno. Qualora non abbia provveduto al pagamento entro il 28 febbraio, il socio viene considerato automaticamente escluso per morosità.
- Alla osservanza dello statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali; comprese eventualí integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 8 Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.
ll socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato.
Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.
I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal consiglio direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
Art. 9 Intrasmissibilità delle quote sociali
Ai sensi dí quanto stabilito dall'art.5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie, straordínarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezíone per causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art. 10 Finanziamento dell'Associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate: quote degli associati, che possono essere richieste all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordínarie e straordinarie non sono rivalutabilí, né restituibili.
Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni.
Erogazioni conseguenti aglí stanziamenti eventualmente deliberati dallo stato, dalle Regioni, Da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati.
Altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attívità commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.
Art. 11 Patrimonio sociale
ll patrimonio sociale è costituito:
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell,Associazione;
da lasciti e donazioni diverse;
dall'eventuale fondo di riserva.
ll patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chíedere la divisione, né pretendere la propria quota.
Art. 12 Esercizio sociale
L'esercizio sociale detl'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti modificare i termini delta scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
Art. 13 Bilancio
Entro quattro mesi dalla chíusura dell'esercizio annuale il consiglio direttivo dei deve presentare all'assemblea soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. ll rendiconto, deve essere depositato preso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art. 14 Utili e residui attivi
Gli eventuali residui attivi del bilancio devono rimanere a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.
Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
Art. 16 Organi sociali
Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:
L'Assemblea dei soci; ll Consiglio Direttivo; ll Presidente, uno o píù vicepresidenti, Tesoriere.
Art. 17 L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato via e-mail ai soci e/o pubblicato sut sito dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data convenuta.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta dí convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L'assemblea deve inoltre essere convocata per:
- L'elezione del consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo statuto, ogni quattro anni;
- La discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alta competenza degli altri organi dell'Associazione;
- Le modifiche statutarie;
- Lo scioglimento dell'Associazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato delegato dal Presidente in Sua assenza.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. ln seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Per esercitare il proprio diritto alt'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe, con un limite di cinque ciascuno, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.
Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica previsia dal presente Statuto.
Di ogni Assemblea víene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci.
ll verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agti atti dell'Associazione e ogní socio può prenderne visione facendone richiesta al presidente.
Art. 18 Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni
ll Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.
In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzíoni, facoltà e funzioni:
Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.
Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione.
Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
Redigere il bilancio dell'Associazione.
Stabilire l'importo delle quote associative.
Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.
Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci, o delegare dei componenti del Consiglio Direttivo a questa funzione.
Art. 19 Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento
ll Consiglio Direttívo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall'art. 17. Esso è composto da un numero minimo di cinque membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.
ll consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il o i Vice Presidenti ed il Tesoriere. Inotre può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il presidente.
ll consíglio Direttivo è convocato dal presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riuníone.
Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. ll Presidente è tenuto a convocare il consiglio su richiesta scritta della maggioranza deí suoi membri.
Qualsiasi convocazione del consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sía presente la maggioranza dei suoi componenti.
Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità e prevalente il voto del presidente.
I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.
Di tutte le riunioni del consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, contenente la sintesi deglí argomenti trattati e le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
Art. 20 Il Presidente e Vicepresidente
ll Presidente ha la legale rappresentanza dell'Assocíazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
ll Presidente sovrintende inoltre ta gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
ll Vicepresidente sostituisce il Presidente, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato e in caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente fino all'elezione del nuovo presidente.
Art. 21 Il Tesoriere
ll tesoriere sovrintende alla contabilità e a tutti gli adempimenti di natura fiscale, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede al pagamento delle spese da pagarsi su mandato del presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 22 Controversie tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento aila validità, efficacia, lnterpretazione ed esecuzione di questo statuto, verrà rimessa ad un consiglio degli arbitri, i quali giudicheranno secondo díritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il ris[etto del contraddittorío.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati, e in caso di disaccordo dal Presidente dell'Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbítro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitrio con funzione di presidente del Collegio.
Art. 23 Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 24 Devoluzione del patrimonio residuo
ln caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
Art. 25 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.